Il preannunciato controricorso del Tarvisio in riferimento alla gara persa tra le mura amiche per 1-0 contro il Real Ic è stata respinto dalla Corte d’Appello della Figc, confermando in ultima analisi quanto a suo tempo deciso dal Giudice sportivo territoriale. Interessanti le motivazioni in quanto costituiscono un precedente e che integralmente riportiamo dal Com. Uff. della Figc regionale n° 5 del 25/7/2024.

“Questa Corte ritiene essere pienamente condivisibile la decisione assunta dal GST, dovendosi al riguardo fare richiamo alla giurisprudenza della CSA Nazionale (successivamente sempre confermata: cfr. ex multis CSA n. 55 del 07.01.2021), che a Sezioni Unite (C.U. n. 90/CSA del 01/02/2019) ha evidenziato come la punizione della perdita della gara (art. 10 C.G.S.) possa trovare applicazione solo nel caso di utilizzo di calciatori al di là del numero massimo consentito, perché solo in tal caso si realizzerebbe la fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori “che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”. Diversamente, invece, deve ritenersi nel caso di sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un’interruzione ulteriore rispetto a quelle previste: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz’altro titolo per partecipare alla gara, ancorchè tale partecipazione si concretizzi Pag. 14 del Comunicato n. 05 con modalità che, lungi dall’influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima). A ciò si aggiunga, vista la puntuale annotazione delle sostituzioni contenuta nel referto, che l’arbitro ha evidentemente ritenuto di non poter impedire una sesta interruzione per far luogo ad una sostituzione consentita: il che rende di dubbia utilità sul piano pratico, oltre che di dubbia logica, la prevista divaricazione tra il numero delle sostituzioni ed il numero delle interruzioni. In definitiva, poiché la mera interruzione (non consentita), funzionale alla sostituzione (consentita) di un calciatore, riveste rilievo del tutto marginale rispetto al regolare svolgimento della gara (nella quale risulta peraltro essere stato concesso un congruo recupero, che ha dunque abbondantemente neutralizzato gli effetti della stessa ultronea interruzione), nel caso di specie va confermato tanto il risultato conseguito sul campo, quanto le sanzioni già applicate dal GST, tutte quante dal ritenersi congrue e proporzionate rispetto ai fatti in contestazione”.