di Francesco Tonizzo

Riproduzione vietata ©

La Società attende la pubblicazione delle motivazioni e preannuncia sin d’ora la proposizione di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport nei termini del Codice di Giustizia Sportiva.

Il duro comunicato del club lignanese: "Quanto successo risulta molto grave non solo per la nostra società, ma anche per altre società che dovessero incorrere in futuro in una situazione simile. Ma oggi la FIGC è questa".

Il Brian Lignano non ci sta. La formazione friulana, penalizzata di 6 punti in classifica, da scontare nell'attuale campionato 2025-26 di serie D, ha preso molto male la decisione della Corte Federale d'Appello. Tanto che il presidente Zeno Roma, a sua volta inibito per tre mesi, a caldo ha manifestato rabbia e voglia di riflettere bene sulle mosse future.

Il sodalizio lignanese ha dimostrato di aver pagato regolarmente tutti i tesserati e gli aventi diritto. Compreso mister Alessandro Moras, che è la persona intestataria del documento non trasmesso in tempo, dal quale tutto è partito.

Per ricostruire i fatti e farsi un'idea il più possibile chiara, giova partire dal procedimento della sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale che, nell'udienza del 30 aprile scorso, ha deferito Zeno Roma e l'Asd Brian Lignano Calcio per inadempienza.
La decisione del TFN è stata messa agli atti, come segue.

Con atto del giorno 20 aprile 2026, depositato il 21 aprile 2026, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

1) il sig. Zeno Roma, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Brian Lignano Calcio, per rispondere della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dal paragrafo B) del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale n. 154 del 06.6.2025, per non avere la A.S.D. Brian Lignano Calcio tempestivamente depositato, e comunque per avere lo stesso consentito e non impedito tale condotta, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, la dichiarazione liberatoria attestante il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025 di quanto previsto dal contratto depositato a favore del tecnico, sig. Alessandro Moras;

2) la società A.S.D. Brian Lignano Calcio per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti, sig. Zeno Roma, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

A ben vedere, già il fatto di dover rispondere a un regolamento pubblicato su un comunicato ufficiale, seppur vergato dalla stessa LND, e non di una norma inserita in un codice rappresenta un elemento di perplessità. Il comunicato ufficiale n.154, richiamato dal Procuratore Federale, recita testualmente:

Le società partecipanti al Campionato di Serie D 2025/2026 devono, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, depositare presso la Co.Vi.So.D., le dichiarazioni liberatorie (è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito del Dipartimento interregionale alla voce organizzazione/modulistica) e copia documento d’identità, attestante il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025 in favore di calciatori e allenatori tesserati di quanto previsto dai contratti depositati. In casi straordinari di impossibilità di acquisizione delle dichiarazioni liberatorie o di possesso di dichiarazioni liberatorie parziali, l’assolvimento di detti debiti andrà dimostrato con il deposito di documentazione che provi l’avvenuto ricevimento delle somme da parte dei calciatori e degli allenatori (cd. documentazione equipollente).
Il suddetto deposito dovrà avvenire, entro il termine innanzi indicato, a mezzo PEC (liberatorieseried@pec.it).
L’inosservanza del suddetto termine del 31 gennaio 2026, con riferimento all’ adempimento sopra previsto costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’inibizione a carico del Presidente di mesi tre, l’ammenda di €.5.000,00 a carico della Società e la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati. La penalizzazione si sconterà nel Campionato di Serie D 2025/2026
.

Il Brian Lignano ha spedito tutte le liberatorie entro il 31 gennaio 2026. Solo quella relativa al pagamento di mister Moras pare non sia stata allegata. Una volta partita l'istruttoria, il procedimento è stato iscritto nel registro della Procura Federale il 26 febbraio. Agli atti sono stati inseriti anche diversi documenti, tra i quali la (tardiva) comunicazione trasmessa dalla società del presidente Zeno Roma alla Co.Vi.So.D. (la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche) il 9 febbraio 2026, oltre ai documenti di tesseramento e di collaborazione coordinata e continuativa di Moras con il Brian.
Il 17 aprile, la società lignanese, assistita dall'avvocato ed ex giocatore Nicola Paolini, ha depositato una memoria difensiva affermando che Alessandro Moras avrebbe ricevuto tutti i compensi. Una tesi suffragata dalla presentazione della liberatoria sottoscritta in data 29 gennaio 2026 e che, "solo per un mero errore informatico, la prima comunicazione di tale dichiarazione liberatoria non sarebbe andata a buon fine, venendo ripetuta in data 5 febbraio 2026, chiedendo, in sintesi, l’archiviazione del procedimento".

Nell'udienza del 30 aprile, il Tribunale Federale Nazionale ha confermato la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti, Zeno Roma e l'Asd Brian Lignano. Spiegando, tra le altre cose, che "nessun valore esimente può avere, in proposito, l’ ”errore” ed il “malfunzionamento informatico” genericamente rappresentati dalle parti deferite a giustificazione del ritardo nella trasmissione, che non escludono l’imputabilità della violazione delle citate disposizioni".

Il TFN ha inoltre rilevato alcune incongruenze tra i documenti allegati alla memoria del 27 aprile. Due diverse quietanze liberatorie del sig. Alessandro Moras: "l’una, quella che sarebbe stata trasmessa, datata 29 gennaio 2026, sottoscritta in “Lignano Sabbiadoro”, su carta intestata della società (cfr. all. 5 alla medesima memoria ), l’altra, datata 31 gennaio 2026, sottoscritta in Gradisca d’Isonzo, in carta libera (all. 7 della medesima memoria), riportanti, invero, firme dalla dubbia coincidenza".

Interessante, infine, notare che il Tribunale Nazionale Federale abbia riconosciuto che la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, sulla base di un principio di punibilità sostanziale, possa "essere irrogata solo nell’ipotesi in cui risulti che non siano stati effettuati i pagamenti dovuti nei confronti dei tesserati e non, invece, quando risulti che tali pagamenti siano stati effettuati e vi sia stato solo un ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta". Dal momento che il Brian Lignano ha dimostrato di aver pagato Alessandro Moras, il TFN si è limitato a inibire Zeno Roma per tre mesi e ad appioppare cinque mila euro di multa alla società.

Nel grado di giudizio successivo, a seguito del ricorso della Procura Federale, la sessione prima della Corte Federale d'Appello, presieduta dal dottor Mario Luigi Torsello ha invece ritenuto di dover infliggere al Brian Lignano anche i 6 punti di penalizzazione in classifica. Rispondendo all'assunto del 1 punto per ogni mensilità non corrisposta. Pur senza contestare gli avvenuti pagamenti.

A questo punto, ognuno può farsi un'idea più chiara.

In serata, la società lignanese ha diramato un comunicato ufficiale nel quale il Brian Lignano esprime "profondo rammarico e sconcerto", avendo dimostrato gli avvenuti pagamenti di tutti i tesserati, allenatore compreso. Ora si attende la pubblicazione delle motivazioni, prima di proporre il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport nei termini del Codice di Giustizia Sportiva.