di Francesco Tonizzo

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La notizia è passata sotto traccia, però assume parecchia rilevanza nell’ottica della gestione dello sport italiano.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 184/2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del limite di mandato del Presidente del CONI e dei Presidenti delle Federazioni sportive Nazionali, comprese le cariche all’interno del Comitato Italiano Paralimpico, nelle Federazioni paralimpiche e negli Enti di Promozione sportiva Paralimpica. 

Dunque, negare a un individuo l'accesso alle cariche di dirigente sportivo in ambito federale, motivando il tutto con numero di mandati eccessivo, va contro i principi dell'autonomia organizzativa delle federazioni e la libera scelta dei votanti.

Il Tar del Lazio, con sentenza non definitiva del 30 dicembre 2022, in merito al ricorso presentato nella primavera del 2022 da Roberto Pellegrini, ex consigliere del comitato toscano della Federtennis, in carica per sette mandati, dal 1981 al 2008. Questi aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale in materia di limiti al rinnovo dei mandati stessi. Pellegrini si era ricandidato, ma il presidente del Comitato FIT Toscano aveva respinto quella richiesta.

Nel 2019 era stata promulgata la legge che fissava a tre il limite di mandati, eventualmente quattro per i dirigenti che erano già in carica nel momento in cui quella legge entrava in vigore.

La legge 112/2023, che ha convertito il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025»), con riferimento alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate (DSA), aveva imposto che “il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. (...) La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate”.

La sostanza del ricorso citato si appella al ritardo dell’adeguamento dello statuto della FederTennis alle disposizioni citate dall’art.16 del decreto legislativo 242/1999 e riguardanti i “princìpi generali per l’esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque”.

Fondamentale notare che il ricorso parla di una “misura sproporzionata ed irragionevole rispetto agli obiettivi che il legislatore si era prefissato, soprattutto se si tratta di incidere su un’associazione di diritto privato che contribuisce allo sviluppo della personalità dell’individuo nell’ambito di una formazione sociale come la Federazione sportiva”.
Nel testo del ricorso si legge che la ratio dell’art.16 consiste “nell’evitare “rendite di posizione” da parte di coloro che siedono negli organi direttivi delle Federazioni, in modo da favorire un ricambio all’interno degli organi di rappresentanza, ciò nell’intento di promuovere una maggiore partecipazione alla vita associativa». La «definitiva incandidabilità» sancita dalla norma censurata non supererebbe, tuttavia, il test di proporzionalità, in quanto la misura prescelta non sarebbe la «meno restrittiva dei diritti» fra quelle possibili. Tale misura «restrittiva e definitiva» determinerebbe una rilevante compressione della libertà di associazione dell’individuo, che, in maniera sproporzionata ed irragionevole, verrebbe «escluso definitivamente dalla vita attiva dell’associazione di riferimento». Inoltre, la norma de qua renderebbe difficile reperire candidati per ricoprire le cariche elettive, con conseguente rischio per il funzionamento stesso dell’associazione”.
Nella maggior parte dei casi, si osserva, “le norme limitative dei mandati (anche nell’ambito di organismi pubblici) fanno riferimento ai mandati svolti consecutivamente, ma non inibiscono mai in via definitiva l’elettorato passivo degli interessati (è richiamata la sentenza n. 173 del 2019 di questa Corte). Un divieto riferito ai mandati consecutivi sarebbe sufficiente a favorire il fisiologico ricambio all’interno dell’organo, a evitare il rischio di «cristallizzazione della rappresentanza» e a garantire condizioni di eguaglianza per l’accesso alle cariche elettive. Ciò dovrebbe valere a maggior ragione per le associazioni private, dato che, in base agli artt. 41 e 42 Cost., le restrizioni della libertà di iniziativa privata non dovrebbero mai «sfociare nell’arbitrarietà e nell’incongruenza» delle misure adottate per assicurare l’utilità sociale”.

Da parte propria, la FederTennis ha spiegato che “la natura permanente dell’incandidabilità prevista dalla norma censurata sarebbe, invece, irragionevole e non proporzionata. Il limite ai mandati servirebbe a evitare «il consolidamento, in favore di alcuni associati a discapito di altri, di un forte legame con una parte dell’elettorato», e a «favorire un fisiologico ricambio all’interno dell’organo rappresentativo», ma tali obiettivi potrebbero essere perseguiti semplicemente ponendo un limite ai mandati consecutivi”.

Alla luce di tutto ciò, affermando che siamo in presenza di “un fenomeno organizzativo – non sconosciuto al nostro ordinamento – nel quale «la connotazione privatistica della forma associativa dalle stesse Federazioni convive, per definizione, con la valenza pubblicistica di parte delle attività svolte» (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 15 luglio 2021, n. 5348), e nel quale, dunque, tale seconda caratteristica non fa venir meno la prima, ossia la natura associativa privata delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate”, il TAR del Lazio ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art.16 del D.Leg. 242/1999 ed inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell’art.6 della legge 8/2018, che ha modificato i limiti al rinnovo dei mandati".
E adesso la sentenza della Corte Costituzionale, in ultimo grado, ha confermato l'assunto.

Da parte sua, il Ministro dello Sport Andrea Abodi è intervenuto sul tema, dicendosi contento. "Leggo con favore - ha detto il Ministro, in una nota riportata dall’ANSA - le dichiarazioni dei Presidenti delle federazione sportive in merito a quanto emerso dalla lettura attenta della sentenza della Corte costituzionale n.184/2023. L'obiettivo perseguito dalla norma oggetto di esame di legittimità costituzionale, incidendo sul regime delle candidature, è(ra) quello di favorire l'accesso alle cariche di tutti gli associati, in condizioni di uguaglianza, alle cariche direttive e, dunque, di consentire alla stessa autonomia organizzativa dell'associazione di esprimersi nella sua pienezza, superando rendite di posizione alimentate da una lunga permanenza nella carica. Ciò che nello scrutinio della Consulta ha avuto esito negativo, per il quale la norma precedente è stata dichiarata illegittima, è il divieto definitivo che era stato introdotto dalla norma censurata, in quanto eccessivo rispetto alla finalità, pur legittimamente perseguita dalla norma, di non creare la formazione di un "gruppo di potere" interno all'organo direttivo, che ne metta a rischio la stessa autonomia. In tal senso, la modifica operata dal Parlamento è stata assolutamente coerente con la pronuncia della Corte. Adesso auspico che il mondo dello sport si autoriformi e - conclude Abodi -, nel solco della sentenza della Corte costituzionale, arrivi a un azzeramento delle deleghe, a meno stringenti criteri di candidabilità e, soprattutto, a garantire che, anche dopo la prima convocazione dell'assemblea elettiva, dopo il terzo mandato, il presidente uscente debba ottenere i 2/3 dei voti, auspicabilmente nell'ambito di una maggioranza assoluta dei voti validamente espressi rispetto agli aventi diritto".

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che si è seduto per la prima volta sullo scranno più alto del Foro Italico il 19 febbraio 2013, sta vivendo ora il suo terzo mandato, che terminerà dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, esaurito l’attuale quadriennio olimpico.

Alcuni esempi. Per restare in ambito FederTennis, il presidente Angelo Binaghi è in sella ininterrottamente dal 2000 e terminerà nel 2024 il suo sesto mandato. Altri presidenti come Sabatino Aracu, della FISR (Sport rotellistici) e come Luciano Rossi (Tiro a volo), sono dirigenti di corso ancora più lungo.
Gianni Petrucci è presidente della FederBasket dal 2013, dopo che aveva già guidato la FIP nel quadriennio dal 1992 al 1996 e dopo che è stato presidente del CONI dal 1999 al 2013, lasciando quest’ultimo incarico nelle mani di Giovanni Malagò.
Altri esempi di lunga militanza nelle Federazioni Sportive ce ne sono a bizzeffe: il pluridecorato Matteo Pellicone, scomparso nel 2013, fu ininterrottamente presidente della Fijlkam Nazionale dal 1981 al 2013. Sotto la sua guida, l’Italia ha conquistato 730 medaglie nelle competizioni internazionali di judo, lotta, karate e arti marziali.

Scorrendo gli elenchi, si notano due cose importanti.
La prima è che mai una donna ha guidato il CONI come presidentessa e l’unica donna che sia mai salita sul gradino più alto di una Federazione Sportiva è Antonella Dallari, eletta lo scorso settembre alla guida della FISE, la Federazione degli Sport Equestri. Giusto sottolinearlo, dal momento che è la stessa legge italiana (tra le altre norme, lo stesso D.LGS 242/1999) che dice che “gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l’elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini”. 

La seconda da sottolineare è che la riforma dello Sport, voluta dall’allora Ministro Vincenzo Spadafora, ancora in epoca pre-covid, trova la propria ratio (anche) nella volontà di scardinare le abitudini dell’intero impianto sportivo italiano. Come sempre, una norma generale finisce per non fare differenze tra figli e figliastri, colpendo anche le situazioni virtuose. E’ vero che tanti dirigenti sportivi lavorano male e, spesso, pro domo sua, ma è altrettanto vero che tanti dirigenti hanno dato e continuano a dare molto al proprio sport, con risultati positivi. Gestire questo aspetto risulta sostanzialmente impossibile, allo stato attuale.