Le motivazioni della sentenza che ha comminato i sei punti di squalifica ai "Gabbiani"

Non condivisibile la conclusione del Tribunale federale nazionale

di Francesco Tonizzo

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E' passato forse sotto traccia il prosieguo dell'iter legale della vicenda che ha visto coinvolto il Brian Lignano, penalizzato di 6 punti in classifica, da scontare nella stagione 2025/26 appena conclusa. Vessazione che è andata a sommarsi ai 5mila euro di multa e l'inibizione del presidente Zeno Roma per la mancata presentazione, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, della liberatoria attestante il pagamento degli emolumenti dovuti all'allenatore Alessandro Moras. Il club friulano aveva comunque saldato le spettanze, ma il documento formale non era stato allegato alla PEC inviata alla Co.Vi.So.D..

Oggi, mister Moras si è già accasato al Cjarlins Muzane, sulla panchina dei Gabbiani è già seduto mister Maurizio Bedin, ex tecnico del Campodarsego, e probabilmente a Lignano la volontà è quella di ripartire il più velocemente possibile, dimenticando la vicenda. Una chiusura eccessivamente vessatoria di una stagione che, invece, dev'essere ricordata come la migliore di sempre nella storia del club: l'aver conquistato sul campo e meritatamente i play-off per la promozione in serie C, al secondo anno in categoria, dovrebbe rappresentare l'unico elemento valido con il quale giudicare il sodalizio del presidente Roma.

Nel frattempo, un paio di settimane fa, la Corte Federale d'Appello ha pubblicato anche le motivazioni che hanno indotto i legali federali a comminare la squalifica che, togliendo 6 punti alla classifica del Brian Lignano, ha impedito ai "Gabbiani" di disputare i play-off.

Il testo del documento dal titolo "Decisione/0133/CFA-2025-2026" è disponibile a questo link: Registro procedimenti n. 0170/CFA/2025-2026

Uno dei passaggi più importanti del documento, scritto in legalese, è quello che spiega come non sia condivisibile la conclusione alla quale era precedentemente pervenuto il Tribunale federale nazionale sul famigerato principio di punibilità sostanziale. Dato che il Brian Lignano aveva effettivamente pagato mister Moras e il ritardo riguardava solo la comunicazione dell'effettuato pagamento, i 6 punti in classifica erano una misura sanzionatoria eccessiva.

Invece, la Corte Federale d'Appello ha respinto questa tesi, riconoscendo che il Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025 del Dipartimento interregionale, che prevedeva chiaramente la sanzione poi comminata al Brian, costituisce, un atto normativo di natura sostanzialmente regolamentare vincolante per le società partecipanti. Quindi, la tesi del Tribunale, secondo cui l'omessa trasmissione delle liberatorie nel termine previsto costituirebbe un fatto neutro o meramente burocratico, è inconciliabile con l'inquadramento dell'adempimento nel sistema delle disposizioni di ammissione. Il mancato deposito entro il termine perentorio incide direttamente sull'interesse federale al controllo e non può essere degradato, in via generale e astratta, a violazione meramente formale.

In parole povere, forma e sostanza sono sullo stesso piano.
Su questo assunto saremmo anche d'accordo, in linea di principio. Resta da capire perché, in tante altre situazioni, tale principio non sia applicato. Mentre, invece, il Brian Lignano, difeso dall'avvocato Nicola Paolini, è stato vessato fino a questo punto, peraltro avendo regolarmente pagato tutto.

Se uno paga regolarmente le rate del mutuo e manca la comunicazione della banca all'Agenzia delle Entrate sull'effettuato pagamento, magari c'è una multa, forse si paga qualche interesse in più, ma mica viene tolta la casa al mutuatario!

Cosa c'è di più sostanziale nei punti in classifica guadagnati in una competizione sportiva?
Davvero hanno lo stesso valore di un click mancato su un software che gestisce le PEC?