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Pensate al giovedì sera al campo di una squadra del campionato Carnico o di Promozione in Friuli Venezia Giulia. L'odore dell'erba umida, i fari accesi, l'allenatore che dà indicazioni tattiche e il dirigente in segreteria che cerca di inquadrare a livello fiscale il rimborso del preparatore dei portieri. La burocrazia è un avversario impegnativo per i nostri club. Oggi, con la pubblicazione della circolare 7/E dell'Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2026, abbiamo nuove disposizioni da studiare. Un documento utile per chi vive di calcio dilettantistico nella nostra regione e non solo.
Le indicazioni della Circolare 7/E
Il testo diffuso dall'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative per applicare la riforma dello sport in modo corretto. Il documento interviene in modo specifico per risolvere i dubbi interpretativi sui contratti di lavoro sportivo, argomento centrale nelle scorse stagioni. La circolare illustra i limiti di esenzione fiscale (la soglia di reddito sotto la quale non si pagano le imposte), le procedure di comunicazione dei compensi e le prassi per gestire i rimborsi spese. I presidenti e i direttori sportivi dei club dilettantistici friulani hanno a disposizione un riferimento normativo per inquadrare collaboratori, giocatori e tecnici, azzerando il rischio di errori formali e sanzioni.
Il Decreto Legislativo 36/2021: i principi fondamentali
Per comprendere il senso delle direttive odierne, occorre esaminare il testo originario, ovvero il Decreto Legislativo 36 del 2021. Questa legge ha riscritto la struttura del settore in Italia. La ratio (l'obiettivo principale che ha guidato il legislatore) consiste nel riconoscere diritti e garanzie ai lavoratori dello sport. In passato, il calciatore di Eccellenza o l'allenatore delle squadre giovanili ricevevano accordi forfettari privi di coperture. Il decreto ha introdotto ufficialmente la figura del lavoratore sportivo, assicurando la previdenza (il versamento dei contributi per la pensione) e l'assicurazione contro gli infortuni. Il sistema si basa su soglie precise: se il compenso supera i 5.000 euro annuali, diventano obbligatori i versamenti INPS. La norma intende separare il volontariato dal lavoro retribuito, tutelando le persone che offrono competenze alle associazioni.
Dalla teoria alla pratica: gli esempi nel nostro territorio
Come si applicano queste disposizioni per le società del nostro territorio? Facciamo esempi concreti legati ai nostri campionati. Prendiamo una formazione locale di Prima Categoria, con l'avviso che utilizziamo cifre a caso solo per riuscire a spiegare la situazione: sappiamo che diverse società promettono compensi anche più alti e, talvolta, non mantengono le promesse. Per non parlare dei soldi a nero: argomento che qui evitiamo.
Il presidente concorda con l'allenatore della prima squadra un rimborso di 400 euro mensili. Con le regole in vigore, tale importo rientra nel lavoro sportivo dilettantistico. Fino a 5.000 euro all'anno il tesserato non subisce trattenute fiscali o previdenziali; il club deve comunque registrare il contratto sul Registro Nazionale delle Attività Sportive (il portale telematico gestito da Sport e Salute).
Consideriamo invece un giocatore di riferimento in una rosa di Serie D che percepisce 12.000 euro a stagione. La quota eccedente i 5.000 euro è soggetta ai versamenti INPS. Il segretario della società deve calcolare con attenzione la quota a carico del club e la frazione trattenuta al giocatore. La circolare 7/E chiarisce queste operazioni, elencando gli elementi da inserire nel cedolino. Il testo specifica anche la gestione delle trasferte rimborsate a piè di lista (la restituzione precisa delle spese provate da scontrini o fatture), somme che rimangono escluse dal reddito imponibile.
Le valutazioni dei consulenti sul web
Cosa affermano gli addetti ai lavori riguardo a queste novità? Leggendo le analisi di consulenti del lavoro e avvocati pubblicate sui siti di settore, si nota un clima costruttivo. Diversi professionisti sottolineano l'intervento dell'Agenzia delle Entrate per colmare i vuoti interpretativi. Un giuslavorista (l'avvocato con competenze specifiche nel diritto del lavoro) evidenzia sul proprio portale che le regole sui rimborsi chilometrici risultano logiche e adatte alle necessità delle associazioni non professionistiche. Alcuni commercialisti notano che l'adeguamento iniziale richiederà un impegno amministrativo consistente per le realtà minori. Gli esperti concordano nel ritenere le istruzioni della circolare 7/E uno strumento di prevenzione: seguendo i parametri indicati, i dirigenti si tutelano in caso di ispezioni, affidandosi a letture certe sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva.
In ogni caso, il consiglio per tutti è sempre quello di rivolgersi a un professionista del settore, per consigli e supporto tecnico. Inventarsi competenze in questo ginepraio di norme e controlli fiscali è un'azione da evitare.



















































