Le Associazioni Sportive hanno qualche mese in più per mettersi in regola con le nuove disposizioni.
Secondo quanto disposto, dal 1 luglio 2024, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, dagli enti associativi nei confronti di soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari, avrebbero dovuto essere considerate rilevanti, seppur in regime di esenzione ex art. 10 D.P.R. 633/1972, nel campo di applicazione dell’Iva. In sostanza, tutte le operazioni non sono più classificate fuori campo IVA, rientrando invece nell'elenco delle attività commerciali classiche, tanto da richiedere l'apertura di una partita IVA societaria perché vengano realizzate.
L’art. 36-bis D.L. 75 del 17 agosto 2023 recitava che “le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6 D.Lgs. 28.02.2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto”. Questo articolo non abrogava però il Dpr 633/1972.
Si pensava quindi, anche in base ai dispositivi di legge, che il termine per adeguarsi fosse il 1 luglio 2024. Invece, il decreto "Omnibus" del 7 agosto scorso ha dato il via libera alla proroga delle agevolazioni IVA previste per le associazioni sportive dilettantistiche (annunciata già dal "Milleproroghe" del febbraio 2024), apportando anche alcuni chiarimenti relativi al regime IVA per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale.
Il nuovo termine per adeguarsi è il 1 gennaio 2025.
Inoltre, il decreto ha introdotto disposizioni volte a sostenere gli operatori del settore sportivo, in particolare in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati dal 10 agosto e fino al 15 novembre 2024: ci sarà un credito d'imposta, da richiedere al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduto da Andrea Abodi, per investimenti pubblicitari non inferiori a 10mila euro e riservato ad enti italiani che dichiarano ricavi tra i 150mila e i 15 milioni di euro.
Il passaggio di trattamento IVA comporta che le ASD e SSD senza partita IVA si attivino per dotarsene e poter dunque presentare le dichiarazioni fiscali in modo conforme al nuovo trattamento. Inoltre, per poter essere esente IVA le prestazioni, svolte nell’ambito degli scopi istituzionali a fronte di un corrispettivo da pagare per la partecipazione a tali prestazioni, dovranno essere necessariamente registrate tramite emissione di fattura elettronica o corrispettivo elettronico.
Tra le prestazioni che rientrano nel nuovo trattamento IVA ci sono l'organizzazione di eventi sportivi, le attività di allenamento, di formazione e di didattica sportiva, i servizi di segreteria e la gestione degli impianti sportivi. Questa lista generica sarà probabilmente modificata o, comunque, meglio calibrata in seguito. In tale ambito, lo Stato incasserà di meno: il minor gettito fiscale derivante da queste misure sarà compensato da riduzioni di stanziamenti nel bilancio dello Stato.
Viene da sé, che l'esenzione IVA rappresenti un vantaggio per le Associazioni Sportive Dilettantistiche: finora, alle lezioni sportive alla luce del sole era applicata l'IVA: un chiaro motivo in più per convincere tutti ad adeguarsi.
Un monito che vale anche per gli operatori del settore che propongono i propri servizi alle Società: finora questi servizi erano definiti "esclusi" dall'ambito di applicazione dell'IVA e quindi non venivano registrate nelle dichiarazioni, perché non rilevanti ai fini della tassazione. Dal 1 gennaio 2025 saranno considerati "esenti": significa che l'Iva non viene applicata e quindi non calcolata. Però, occorre che tali servizi vengano registrati. Il cambio da escluso ad esente è dunque importante.


















































